Le leggi e il giornalismo

Molti leggi e normative tutelano il giornalismo in Italia al giorno d’oggi, ne riportiamo alcune di seguito:

LA COSTITUZIONE

Nella Costituzione, i diritti e doveri in ambito di informazione e giornalismo sono tutelati in vari articoli. La Costituzione della Repubblica Italiana è, innanzitutto, la nostra legge fondamentale. Essa occupa un posto privilegiato nella gerarchia delle fonti, ponendosi al di sopra di ogni altra norma giuridica.

La Carta costituzionale non si limita a disciplinare l’organizzazione dello Stato, ma come anticipato, determina i principi fondamentali e i diritti e i doveri dei cittadini; qui, è presente l’articolo 21:

ARTICOLO 21

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria. 

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. 

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

Così, l’articolo sancisce la libertà di informazione e di pensiero: qualsiasi cittadino può manifestare il proprio pensiero senza essere soggetto a persecuzione. La stampa è libera di pubblicare ciò che vuole, ovviamente rispettando i limiti legislativi e costituzionali. 

A codesto articolo, sono strettamente legati gli articoli 11 e 15. Il legame con l’articolo 11 riguarda i diritti umani dell’uomo: infatti, è espresso che la libertà di informazione è un diritto del cittadino. Il legame, invece, con l’articolo 15 riguarda l’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. 

Se ripensiamo agli anni precedenti la promulgazione della Costituzione, l’articolo 21 ha rappresentato una grande conquista. Un pratico esempio è la libertà di parola e di pensiero: ai tempi del Fascismo era vigente la censura e con lo squadrismo italiano, il popolo viveva in un costante clima di intimidazione e violenza che proibiva la pubblica esposizione. 

Leggi a tutela del giornalista

La professione di giornalista in Italia è regolata dalla legge 3 febbraio 1963 numero 69, che proprio quest’anno compie 60 anni. Questa legge prevede che l’attività giornalistica sia un’attività intellettuale a carattere professionale, caratterizzata da quell’elemento di “creatività” che fa del giornalista non un impiegato o un operatore esecutivo, ma un professionista. La legge riconosce poi la rilevanza sociale del giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale, di iscriversi obbligatoriamente in un Albo dettando condizioni e modalità. Tutto ciò, a garanzia della pubblica opinione e del lettore che è il destinatario dell’informazione.

Le norme che regolano il comportamento del giornalista sono in gran parte contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), nel codice di deontologia dei giornalisti del 1998 e, con riferimento alla cronaca su minori, nella Carta di Treviso. 

L’articolo 2 della legge professionale numero 69 del 3 febbraio del 1963 sancisce i diritti e i doveri dei giornalisti.

“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. 

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

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